Descrizione
L’ultimo bollettino Arpav del giorno 24 febbraio ha confermato il LIVELLO ARANCIONE valido da oggi 25 fino a mercoledì 26 febbraio, giorno del nuovo bollettino. Restano valide le limitazioni per i mezzi più inquinanti, previste dalle misure antismog di cui all'ordinanza sindacale n. 109 del 02/10/2024 reperibile al seguente link https://www.comune.isola-vicentina.vi.it/novita/ordinanza-n-109-misure-per-la-riduzione-degli-inquinanti-nellatmosfera/
L'Arpav ha confermato che nel territorio comunale di Isola Vicentina è stato raggiunto il livello di allerta arancione per il PM10, con le conseguenti limitazioni aggiuntive secondo quanto stabilito nell’Accordo di Bacino Padano.
Il livello arancione scatta in caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di PM10 per metro cubo d'aria, sulla scorta della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi.
Limitazioni previste in ALLERTA ARANCIONE:
- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 STELLE; per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso.
- divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, in tutto il territorio comunale, per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.
Rimangono in vigore, fino al 30 aprile 2025, le restanti disposizioni previste dall'ordinanza sindacale n. 109 del 02/10/2024 e di seguito riportate:
Disposizioni per i mezzi inquinanti:
Divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per la parte di territorio comunale evidenziato in colore rosso nelle planimetrie allegate all'ordinanza, per i seguenti veicoli:
- Autovetture veicoli privati categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone: benzina Euro 0,1 + Diesel Euro 0,1,2,3,4
- Veicoli commerciali N (N1, N2, N3): benzina Euro 0,1 + Diesel Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima del 01/01/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0
Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli indicati sotto la voce "eccezioni" nell'ordinanza.
Misure estese all'intero territorio:
In tutto il territorio comunale è fatto divieto:
- Di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi carico/scarico;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici. - Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all’aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento al Centro di Raccolta Comunale (ecocentro).
Misure relative ai generatori di calore:
L’obbligo nelle 14 ore/giorno, consentite in zona climatica “E”, di limitazione della temperatura:
- a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati come residenza e assimilabili, uffici e assimilabili, attività ricreative e assimilabili, attività commerciali e assimilabili, attività sportive;
- a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati come attività industriali e artigianali e assimilabili.
Il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:
- 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);
- 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso.
Per maggiori informazioni:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10