Descrizione
Disposizioni in vigore fino al 30 APRILE 2025
Disposizioni per i mezzi inquinanti
Divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per la parte di territorio comunale evidenziato in colore rosso nelle planimetrie (allegato A e allegato B) per i seguenti veicoli:
- Autovetture veicoli privati categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone: benzina Euro 0,1 + Diesel Euro 0,1,2,3,4
- Veicoli commerciali N (N1, N2, N3): benzina Euro 0,1 + Diesel Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima del 01/01/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0
Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli indicati sotto la voce "eccezioni" nell'ordinanza.
Misure estese all'intero territorio
In tutto il territorio comunale è fatto divieto:
- Di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi carico/scarico;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici. - Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all’aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento al Centro di Raccolta Comunale (ecocentro).
Misure relative ai generatori di calore
L’obbligo nelle 14 ore/giorno, consentite in zona climatica “E”, di limitazione della temperatura:
- a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati come residenza e assimilabili, uffici e assimilabili, attività ricreative e assimilabili, attività commerciali e assimilabili, attività sportive;
- a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati come attività industriali e artigianali e assimilabili.
Il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:
- 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);
- 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso.
Misure relative al settore agricolo
L’istituzione, in tutto il territorio comunale, del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, nel periodo fino al 15 aprile 2025 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.
Livelli di allerta
LIVELLO VERDE (0) in assenza di episodi di accumulo
LIVELLO ARANCIO (1) si attiva con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi per metro cubo d'aria da non superare per più di 35 giorni l'anno)
LIVELLO ROSSO (2) si attiva con 10 giorni consecutivi di superamento di tale limite.
Il periodo di emissione del bollettino dei livelli di allerta PM10 da parte di Arpav va dal 1 ottobre al 30 aprile. La valutazione dei livelli di allerta è effettuata nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì ed è sintetizzata nella pagina https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
Il comune di Isola Vicentina è associato all'area ed alla stazione di riferimento per la misura del PM10 di Schio (Area Schio).
In assenza di episodi di accumulo è in vigore il livello VERDE (0).