In attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1105 del 28 giugno 2013 detta le nuove disposizioni in materia di vendite straordinarie, ossia le vendite di fine stagione, vendite di liquidazione e vendite promozionali.
Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio di ogni anno, sino al 28 febbraio.
Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi a partire dal primo sabato del mese di luglio al 31 agosto di ogni anno.
Pagina aggiornata il 21/05/2024