Stato Civile

Stato Civile

NASCITA
La dichiarazione di nascita è resa da uno o entrambi i genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. Può essere resa entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita o entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o presso il Comune di residenza dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la denuncia è fatta presso il Comune di residenza della madre. L’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza avviene d’ufficio, a seguito di comunicazione da parte dell’Ufficio di Stato Civile che ha iscritto l’atto.Documenti da presentare:
▪ Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica
▪ Documento d’identità del dichiarante

Nel caso di cittadini stranieri l’Ufficio può richiedere altri documenti necessari per la corretta redazione dell’atto.

Costi:
▪ Nessuno

SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO IN COMUNE

Il D.L. 132 del 12/09/2014, convertito in Legge n. 162 del 10/11/2014 ha introdotto importanti novità che semplificano le procedure in caso di:

– separazione consensuale;- divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
– modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Condizione necessaria per poter utilizzare i nuovi procedimenti è il consenso di entrambe le parti.

2 TIPI DI PROCEDURE:

A) CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI    –  (Art. 6 D.L. 132)

La negoziazione assistita prevede che ciascuna delle parti si rivolga ad uno o più avvocati di  fiducia, avanti i quali concludere una convenzione. La convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati,  produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio

B) ACCORDO INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE                –  (Art. 12 D.L. 132)

Le condizioni per poter procedere con ACCORDO davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RESIDENZA di uno dei due coniugi o del Comune ove il Matrimonio sia stato celebrato, sono innanzitutto le seguenti:

1) Richiesta e consenso da parte di entrambi i coniugi;

2) Non avere figli minori o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave  o economicamente non autosufficienti;

3) Assenza di trasferimenti di tipo patrimoniale.

Per informazioni:

Servizi Demografici – Ufficio di Stato Civile

Dal lunedì al venerdì ore 10:00/12:30

Pomeriggi di lunedì e giovedì ore 16:00/18:30

Tel.  0444599141 / 44      E-mail demografici@comune.isola-vicentina.vi.it

Allegato: MODELLO RICHIESTA

 

CITTADINANZA
ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA

I cittadini stranieri che possiedono i requisiti per l’acquisto della CITTADINANZA ITALIANA per periodo di RESIDENZA o per MATRIMONIO possono inoltrare istanza esclusivamente ON-LINE

Per informazioni: www.prefettura.it/vicenza/contenuti/Cittadinanza-45589.htm

RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA

I cittadini di origine italiana che intendono avvalersi del riconoscimento della cittadinanza italiana “IURE SANGUINIS” che hanno stabilito la propria residenza in Italia possono inoltrare istanza di riconoscimento accompagnata da tutta la documentazione necessaria in originale e munita di traduzione e legalizzazione o “Apostille”.

Modello istanza riconoscimento cittadinanza iure sanguinis

Definizione termini procedimento

DICHIARAZIONE VOLONTA’ ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA

Ad oggi la legge italiana non riconosce automaticamente la cittadinanza a chi nasce in Italia se i genitori non sono a loro volta cittadini.

Con il compimento del 18° anno di età, ha diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana ai sensi della L. 91/1992 art. 4 comma 2, il giovane straniero in possesso dei seguenti requisiti:

–       Essere nato/a in Italia da genitori stranieri

–       Essere residente in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni.

A tal fine è necessario presentare un’apposita dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni di età.

Per informazioni:

Servizi Demografici – Ufficio di Stato Civile

Dal lunedì al venerdì ore 10:00/12:30

Pomeriggi di lunedì e giovedì ore 16:00/18:30

Tel.  0444599141 / 44      E-mail demografici@comune.isola-vicentina.vi.it

 

UNIONI CIVILI 

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.

Dichiarazione costituzione UC

DAT – DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento servono ad esprimere, in previsione di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi, il consenso o il rifiuto rispetto a trattamenti sanitari, terapie ed esami diagnostici.

Possono essere consegnate in forma scritte da persone maggiorenni, capaci di intendere e di volere, residenti a Isola Vicentina, che si siano preventivamente informate presso il proprio medico o struttura sanitaria.

 

Dove: Servizi demografici – Ufficio di Stato Civile – previa prenotazione

 

Come avviare la procedura: Per le informazioni, la prenotazione dell’appuntamento e la consegna delle DAT occorre contattare i seguenti numeri telefonici: 0444 599141– 0444 599144 o tramite email: demografici@comune.isola-vicentina.vi.it.

Informazioni DAT

Regolamento Comunale

 

MORTE

Formazione dell’Atto di Morte.

Spetta all’Ufficiale dello Stato Civile il rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura e/o all’eventuale cremazione in base alla documentazione prevista.

Pagina aggiornata il 26/07/2024

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