Richiedere l’accesso a pratiche edilizie

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini privati che abbiano un interesse diretto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Il presente servizio gestisce le richieste di chi ha necessità di chiedere documentazione di fascicoli edilizi gestiti dall'Ufficio di Edilizia Privata.

C.T.U. e tecnici abilitati dovranno effettuare la richiesta tramite il portale SUAP al seguente link.

Descrizione

Il diritto di accesso agli atti documentale è il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, come disciplinato dal capo quinto della legge 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Come fare

Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguirne lo stato d'avanzamento nella propria area personale.

L'indirizzo che fornirai nel campo "E-mail contatto" sarà quello in cui riceverai le eventuali comunicazioni telematiche inerenti la pratica.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE);

  • n.1 marca da bollo da € 16,00 in caso di richiesta di copia conforme

Cosa si ottiene

Al termine dell'istruttoria potrai accedere ai documenti richiesti secondo le modalità da te indicate: visione e/o rilascio di copie presso l'ufficio preposto, oppure ricezione digitale.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare, l'Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta. Qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi oppure potrai prendere un appuntamento in autonomia tramite la funzione Prenota appuntamento.

La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.

 Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.

Quanto costa

L'accesso agli atti è subordinato al pagamento delle spese previste, stabilite con G.C. n. 175 del 16/11/2023 e n. 33 del 26/02/2024. Gli eventuali costi verranno comunicati tramite avviso di pagamento pagoPA durante la fase istruttoria.

Nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi in copia conforme:

  • dovrai inserire n. 1 marca da bollo da € 16,00 al momento della richiesta

  • per il ritiro della documentazione dovrai fornire le ulteriori marche da bollo (n. 1 marca da bollo ogni 4 facciate) secondo le modalità richieste dall’Ente.

Accedi al servizio

Richiedere l'accesso a pratiche edilizie

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Legge n.241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rende noto che verrà inoltrata copia e comunicazione della presente richiesta di accesso agli atti al controinteressato (Art. 3 D.P.R. 184/2006), ovvero a tutti “….i soggetti …. che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 c.1 lett.c) L. 241/90) che entro 10 giorni possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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