Descrizione
Reddito di inclusione (REI)
Che cos'è e come funziona Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, introdotto con il Dgl del 15/9/2017 n.147.
Il Reddito di inclusione (REI) prevede congiuntamente:
- un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della condizione di povertà.
- La nuova misura è operativa su tutto il territorio nazionale e i cittadini residenti nei Comuni dell'Azienda Ulss 8 Berica distretto Est possono presentare domanda attraverso il Comune di Vicenza a partire dall'1 dicembre 2017 (non è previsto un termine di scadenza).
Chi ne ha diritto
ATTENZIONE “dal 1 giugo 2018 la misura prevede il solo soddisfacimento dei requisiti economici, di residenza e cittadinanza. Non saranno più richiesti specifici requisiti familiari” Il REI sarà erogato a partire dal 2018 ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di residenza e soggiorno
- essere cittadino italiano, comunitario o familiare di cittadini italiani o comunitari, non avente la cittadinanza in uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino stranierio in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- essere titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
- essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
- presenza di componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o tutore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
- presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione (licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ai sensi della L. 604/1996) che: a) ha cessato di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi; b) oppure è in stato di disoccupazione da almeno tre mesi, nel caso in cui non abbia avuto diritto alla prestazione di disoccupazione.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
- un ISRE (l’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore ai 3.000 euro (calcolato in automatico dall'ISEE);
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10.000 mila euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola).
Nessun componente del nucleo deve:
- percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- possedere navi e imbarcazioni da diporto.
In caso di variazione della composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata. In caso di percezione di redditi il beneficio è ridotto dell'ISR del nucleo familiare: i redditi eventualmente non già compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del REI, i componenti del nucleo familare per i quali la situazione è variata, sono tenuti a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. In questo caso il valore dell'ISEE e dell'ISRE è aggiornato dall'Inps sostituendo il reddito annuo previsto a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo ISEE in via ordinaria. Per tutta la durata del beneficio deve essere presente nel portale Inps l'ISEE in corso di validità, pena la sospensione automatica.
Beneficio economico
Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. La richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima che siano trascorsi 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità. Dalla durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità del Sostegno Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.
Ammontare del beneficio economico
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella) e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo. L’ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto “reddito disponibile”, ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, come determinato sulla base dell’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE. Il beneficio economico, pertanto, sarà proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d’accesso. In sede di prima applicazione la soglia di 3.000 euro viene coperta solo al 75%. Pertanto inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3.000) e cresce in ragione della numerosità familiare fino ad un massimo di 5.824,80 euro 75% di 6 mila euro).
Numero componenti | Soglia di riferimento in sede di prima applicazione | Beneficio massimo mensile |
1 | 2.250 euro | 187,50 euro |
2 | 3.535,50 euro | 294,38 euro |
3 | 4.590 euro | 382,50 euro |
4 | 5.535 euro | 461,25 euro |
5 o più | 5.824,80 euro | 485,40 euro |
Il valore del beneficio mensile è ridotto dell'importo degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dal nucleo nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (ad esempio l'indennità di accompagnamento).
La Carta REI
Il beneficio viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anzichè essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato.
La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:
- prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro al costo del servizio;
- fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard;
- pagare le bollette elettriche e del gas negli uffici postali;
- avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisiti dei farmaci e del pagamento di ticket.
La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.
Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa
Per godere del beneficio econimico, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. Centri per l’Impiego, AULSS, Scuole, etc.), nonché con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.
Sanzioni, sospensioni e decadenza del beneficio
I componenti del nucleo familiare beneficiario del REI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato. Sono previste sanzioni, sospensioni e decadenza dal beneficio così come indicato nell'art. 12 del D.lgs n. 147 del 15.09.2017.
Come fare, dove e quando
A partire dal 4 Dicembre 2017 (primo giorno utile dopo l'1 dicembre) il richiedente in possesso dei requisiti sopra descritti può presentare domanda, necessariamente in modalità assistita, prendendo appuntamento al numero di telefono 0444222555 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12: un operatore proporrà date, orari e sedi dove presentare l'istanza. La domanda deve essere presentata dall’interessato o da un componente maggiorenne del nucleo familiare. Non saranno accolte domande presentate in altre modalità. La misura non prevede una scadenza per la presentazione delle domande.
Documentazione da allegare alla domanda
Al momento della presentazione della domanda allo sportello è necessario essere in possesso di:
- codice fiscale;
- documento di identità in corso di validità;
- recapito telefonico ed eventuale indirizzo email;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e permesso di soggiorno dei familiari del cittadino italiano o comunitario;
- dati DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE) in corso di validità. Se nel nucleo familiare è presente uno o più componenti di minore età, sarà considerato l'ISEE minorenni;
- documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di gravidanza (non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto)
- elenco di tutti i trattamenti economici rilevanti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, percepiti nel mese precedente la presentazione della domanda del REI;
- i documenti relativi a contratti di lavoro di qualsiasi natura, e di tutti i componenti il nucleo familiare, successivi al 1 gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE.
Approfondimenti
Il Rei in sintesi (link: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/REI-sintesi.pdf)
Ministero Lavoro e Politiche Sociali (link: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx)
Portale Inps (link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=511383)
Elenco Comuni afferenti all'AUlss 8 Berica distretto est (link: http://www.aulss8.veneto.it/mappa-distretti.php)