L’art. 927 del Codice Civile dispone che: “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.
Per ottemperare a tale a tale disposto di legge, presso i vari Comuni sono attivati appositi Uffici Oggetti Smarriti dove rivolgersi. Per gli oggetti è prevista la custodia per 12 mesi; trascorso tale periodo, se il proprietario non si è presentato, essi vengono restituiti alla persona che li ha trovati e portati a quest’Ufficio.