logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Schio

Provincia di Vicenza - Regione Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Marzo  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

Ravvedimento Operoso

RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le imposte IMU entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono sei tipologie di ravvedimento:

  1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  2. Ravvedimento Breveapplicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  3. Ravvedimento Intermedio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
  4. Ravvedimento Ordinario: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  5. Ravvedimento Ultra annuale: (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis), che prevede sanzioni pari ad 1/7 del 30%, quindi il 4,28%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e comunque entro due anni dalla scadenza di pagamento del tributo
  6.  Ravvedimento Lungo: (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter), che prevede sanzioni pari ad 1/6 del 30%, quindi il 5%, qualora il versamento sia eseguito oltre i due anni dalla scadenza di pagamento del tributo.

 

IL SERVIZIO DEL COMUNE DI SCHIO

 

Il comune di Schio, per i contribuenti che vogliono regolarizzare la propria posizione tributaria a seguito omessi pagamenti o versamenti parziali, effettua su richiesta del contribuente, il servizio di calcolo del Ravvedimento Operoso rilasciando oltre al prospetto riepilogativo anche il modello F24 per il versamento.

In attuazione dei principi in materia di Statuto dei diritti del contribuente, il Ravvedimento Operoso è stato normato con delibera del Consiglio n. 224 del 02.12.2003 e successive modifiche tra cui la più recente la n. 46 del 06.07.2020.

 

Per avvalersi del servizio di calcolo sopra descritto ai fini della liquidazione del dovuto (comprensivo di sanzione e interessi), il contribuente deve contattare l'ufficio tributi attraverso le seguenti modalità:

1) Scrivere una mail all'indirizzo: tributi@comune.schio.vi.it specificando nella richiesta la volontà di ricevere il calcolo utilizzando la modalità del Ravvedimento Operoso.

2) Contattando l'ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 al seguente num. telefonico: 0445691469.

 

N.B.: Non è possibile chiedere il Ravvedimento Operoso se l'ufficio tributi ha già iniziato l'attività amministrativa di accertamento.

Via Pasini, 33 - 36015 (VI); telefono 0445-691.111
Partita I.v.a. 00402150247
info@comune.schio.vi.it
Indirizzo PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net ; Foto del banner da sin a dx: Archivio Marzari, Giacom Piovan, Dario Strozzo, Dario Strozzo