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Cittadinanza cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano
Stato Civile Indirizzo Piazza Statuto, al centro del Municipio (entrata sportello Qui Cittadino) Orari di apertura Accesso SOLO su appuntamento: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 11.00. Per prenotazioni e consulenze telefoniche: chiamare il n. 0445-691123 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì 11.00 - 13.00 Responsabile Maria Francesca Natoli Rivas Email statocivile@comune.schio.vi.it
Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza. I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.
Richieste di riconoscimento della cittadinanza da parte di cittadini brasiliani dal 06/10/2021
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha emanato Circolare n. 6497 del 06/10/2021, in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, che tratta la casistica degli emigrati italiani presenti in Brasile nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889 (Decreto del Governo Brasiliano n.58 A del 15/12/1889). Nella materia dello stato civile, la legge prevede (art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 396 del 2000) che «l'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno» e, come confermato dalla Giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5532; Consiglio di Stato, Sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5048) le Circolari ministeriali sono vincolanti per ogni ufficiale dello stato civile. La richiamata circolare sostanzialmente indica all'ufficiale di stato civile - nel caso di cittadino italiano emigrato in Brasile nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889, per le quali sentenze "di recente adottate dalla Corte d'Appello di Roma" hanno respinto "domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza dei discendenti dell'avo sulla base dell'intervenuta interruzione della linea di trasmissione" - di non definire il procedimento per pratiche "nelle quali è vantata discendenza da dante causa interessato dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889", lasciando "la trattazione in un momento successivo, nel quale l'orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con una pronuncia della Corte di Cassazione". In caso di diffide legali "in particolare gli Ufficiali di Stato Civile potranno - senza rigettare le istanze - segnalare la necessità di rinvio per ulteriori approfondimenti, opponendo l'esigenza di tener conto dell'orientamento delle predette sentenze della Corte d'Appello". Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, tutte le pratiche in cui l'avo dante causa sia stato interessato dalla Grande naturalizzazione Brasiliana del 1889 saranno istruite, ma con rinvio del provvedimento sindacale sul riconoscimento o meno della cittadinanza jure sanguinis, in attesa di nuove disposizioni ministeriali.
In questo comune è necessario prendere appuntamento al seguente link http://webapps.altovicentino.it/agenda_servizi_sch/ cliccando alla voce TRASFERIMENTO DI RESIDENZA e quindi JURE SANGUINIS
Vengono gestiti n. 2 appuntamenti al mese
Durante l'appuntamento il richiedente deve produrre domanda in bollo all'ufficio Stato Civile del Comune di Schio
Modulo per riconoscimento cittadinanza
Allegati alla domanda: - estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero; - atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente; - atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti; - certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge. Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.
Gli atti di nascita e matrimonio devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti. I nomi e cognomi degli interessati devono essere riportati correttamente, in caso di differenza nel nome nel cognome, o nelle date e nel luogo di nascita, i certificati dovranno essere corretti (presso il “Cartório” dove è stato registrato l’atto) in modo uniforme. Dovranno inoltre essere presentati i certificati integrali – dove si trovano incluse tutte le correzioni fatte nei certificati.
NOTA BENE
Per la legislazione italiana, è possibile la trasmissione della cittadinanza italiana per i figli nati da genitori non coniugati. Se il certificato di nascita riporta entrambi i genitori dichiaranti, si devono solo presentare il Certificato di Nascita, in originale, con l’Apostille/ legalizzazione, debitamente tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato. Anche la traduzione dovrà avere l’Apostille/ legalizzazione. Nel caso in cui appaia come dichiarante solo uno dei genitori, sarà necessario che l’altro faccia presso l’Ufficio Notarile estero una dichiarazione di riconoscimento di paternità/maternità. La dichiarazione dovrà avere l’Apostille / legalizzazione, debitamente tradotta in lingua italiana da un traduttore giurato. Anche la traduzione dovrà avere l’Apostille /legalizzazione.
Attenzione: nel caso del figlio riconosciuto dal genitore che trasmette la cittadinanza quando è già MAGGIORENNE, egli avrà un termine legale improrogabile di un (1) anno a decorrere dalla data del riconoscimento per recarsi in Consolato a sottoscrivere una “ELEZIONE” di cittadinanza italiana, ai sensi della Legge n.91 del 05/02/1992; senza elezione non avrà diritto alla cittadinanza italiana.
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L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
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L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".
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Circ. del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano".
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L. n . 555 del 13 giugno 1912 "Sulla cittadinanza italiana".
Responsabile del procedimento
Data aggiornamento scheda 21/04/2022 |