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MERCATO DEL VENERDI'- Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID. Limitazione delle categorie merceologiche ammesse, come da D.P.C.M. 2 marzo 2021 e ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021


 IL SINDACO

 ORDINA

 

 

  1. fino al giorno 6 aprile 2021 la partecipazione al mercato settimanale è ammessa esclusivamente agli operatori concessionari di posteggio individuati nella planimetria alleata, che vendono articoli e prodotti dei seguenti settori:

- settore alimentare;

- settore florovivaistico;

- settore produttori agricoli;

  1. di approvare l'allegato "Piano del mercato", che prevede misure per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" Covid-19, come individuate in via generale dal DPCM 2 marzo 2021, allegato 9;
  2. Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite comporterà la sospensione immediata dell’attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia Locale;

 

DISPONE

 

  • contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.
  • la presente è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale;
  • la presente ordinanza potrà essere resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee:

pubblicazione nel sito web comunale, comunicazione via mail o whatsapp;

  • è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
  • le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento.

 

AVVERTE

 

  • i trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 bis del TUEL;
  • chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, il quale prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.

 

INFORMA

 

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.

 

 

IL SINDACO

F.to  dott. Francesco Enrico Gonzo

 

 

Allegati

Data ultimo aggiornamento: 06/04/2021
Via Marconi 14 - 36033 Isola Vicentina
P.IVA: 00740270244
email: info@comune.isola-vicentina.vi.it - PEC: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net