Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera.
Dalla data della pubblicazione al 30 aprile prossimo
L'ordinanza n. 27 del 08/04/2021 dispone, fino al 30 aprile 2021:
il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
il divieto di mantenere acceso il motore:
degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici;
il divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante (secondo le eventuali modalità stabilite dal regolamento di polizia rurale o dell'art. 56 della L.R. 11/2014) e per la alla preparazione dei cibi;
l'obbligo, fino alla data di spegnimento impianto riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
a massimi di 19 °C (+2 °C di tolleranza) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
E.1 – residenza e assimilabili
E.2 – uffici e assimilabili
E.4 – attività ricreative e assimilabili
E.5 – attività commerciali e assimilabili
E.6 – attività sportive
a massimi di 17 °C (+2 °C di tolleranza) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla:
E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili
il divieto di circolazione dei veicoli privati diesel di categoria inferiore o uguale ad “euro 2”.