Contenuto | coronavirus Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia CORONAVIRUS (COVID-19) e al mantenimento dei servizi essenziali per la Cittadinanza - RINNOVO Ordinanza del Sindaco n. 16 del 03/04/2020
Ordinanza n. 16 del 03/04/2020
OGGETTO: Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" (COVID-19) e al mantenimento dei servizi essenziali per la Cittadinanza - RINNOVO
Richiamata la precedente ordinanza n. 12 del 12-03-2020 ed atteso il proseguimento dell’emergenza sanitaria come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01-04-2020 che sancisce “L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020…”
Confermata l’esigenza di limitare le occasioni di assembramento con conseguenti possibili diffusioni di contagio da virus COVID-19 “Coronavirus” e tutelare, nei limiti dei poteri sindacali la salute pubblica della cittadinanza e Considerato di rinnovare le misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del DPCM 08/03/2020 nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
Fermo restando l’assoluto divieto di circolazione all’interno del territorio comunale, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
Verificata la possibilità di procedere ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 ad emettere specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica nel territorio comunale.
Richiamato il comma 4/5, dell’art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
ORDINA
fino al 13/04/2020 - data confermata dal DPCM 01/04/2020, salvo eventuali proroghe: 1. La chiusura dei cimiteri in tutte le giornate. Ai cimiteri potranno accedere gli addetti ai lavori incaricati delle operazioni finalizzate alla sepoltura e i congiunti del defunto di cui è disposta sepoltura. Resta fermo l’obbligo di rispettare le norme igieniche di cui al DPCM 08/03/2020. 2. Il divieto di accesso e di utilizzo dei parchi pubblici e di uso pubblico, giardini e aree verdi comunali. 3. L’erogazione dei servizi di sportello comunale unicamente previo appuntamento privilegiando le risposte agli utenti attraverso i canali telefonici e della videoconferenza. 4. La sospensione totale dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì e il posteggio isolato del mercoledì. 5. L’uso obbligatorio, da parte di tutte le persone, di una protezione facciale individuale (mascherina) quando si trovino in un contesto pubblico o privato, sia al chiuso che all’aperto. In particolare, negli spazi privati, l’obbligo si applica ove vi sia un possibile promiscuità con altre persone non conviventi (corridoi, vani scale, spazi comuni). L’obbligo si applica anche all’interno degli esercizi commerciali, farmacie ecc., ovvero durante le attese all’esterno degli esercizi stessi per l’accesso contingentato, ancorché vi siano le condizioni per il rispettato della distanza di sicurezza superiore ad un metro. E’ consentito di avvalersi di dispositivi anche non certificati o di fattura artigianale, come indicato all’art. 16 del Decreto legge n. 18/2020, purché coprente naso e bocca, ove non siano previste mascherine certificate di categoria superiore. E’ consentito circolare senza la protezione facciale ai conducenti di autoveicoli, qualora non vi siano altre persone a bordo. 6. Ai titolari e gestori delle attività commerciali o uffici di inibire l’accesso alle persone non dotate di dispositivo di protezione facciale individuale (mascherina) e guanti e di esporre all’esterno del locale, in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza. 7. Che ogni tipo di negozio, impresa, ufficio che eroghi servizi al pubblico utilizzi esclusivamente operatori o commessi con adeguata protezione facciale e guanti. 8. Che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 (art. 7 bis comma 1 bis del T.U.E.L. 267/2000) salvo diverse sanzioni o di rilevanza penale.
INVITA
tutti i cittadini che, per qualsiasi motivo, sono posti in quarantena obbligatoria, di comunicarlo al Sindaco al seguente indirizzo sindaco@comune.isola-vicentina.vi.it anche al fine di attuare i servizi dedicati quali lo smaltimento dei rifiuti e di Polizia
CONFERMA L’INVITO
Ad accedere al centro di raccolta differenziata (ecocentro) e alla relativa area H24 in modalità contingentata rispettando le disposizioni del DPCM 08/03/2020 con riferimento al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro evitando assembramenti.
Ad accedere al Municipio previo appuntamento telefonico e per motivi di particolare urgenza o necessità valutati dai responsabili dei servizi interessati al fine di evitare sovraffollamento dei locali, contingentando preventivamente gli accessi e favorendo l’erogazione dei servizi secondo modalità digitali e telefoniche.
ORDINA altresì
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.
DISPONE
RENDE NOTO
che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune di Isola Vicentina sul sito internet istituzionale www.comune.isola-vicentina.vi.it
Il Sindaco dott. Francesco Enrico Gonzo
Allegati
Data ultimo aggiornamento: 08/04/2020 |