Contenuto | Manutenzione del verde pubblico. Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su aree comunali adibite a parcheggi. Ordinanza n. 83 del 06/11/2020
mercoledì 11 e giovedì 12 novembre 2020
Ordinanza n. 83 del 06-11-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA – PATRIMONIO
Sentita l'Amministrazione comunale e Ritenutoopportuno, per motivi di pulizia e decoro pubblico di strade, marciapiedi e parcheggi comunali disciplinare la circolazione stradale adottando il presente provvedimenti. Constatatala necessità di provvedere alla manutenzione del verde pubblico presente lungo alcune strade e in corrispondenza di alcuni parcheggi comunali. Considerato che gli interventi da svolgere consistono in:
Considerato necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta nelle suddette aree al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi.
Visti:
O R D I N A
l’istituzione di DIVIETO DI SOSTA, con rimozione forzata dei veicoli, per:
Il divieto di sosta vale comunque fino alla fine dei lavori nelle aree specificate.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali indicatori stradali, a norma del vigente Codice della Strada. Deve essere garantito il passaggio ai mezzi pubblici, di polizia e soccorso. L’Ufficio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina è incaricato della verifica e dell’esecuzione della presente ordinanza. I contravventori saranno puniti a termini di legge. Il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina è incaricato ad assicurare la presenza degli agenti di Polizia Locale e alla vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. Il Comune di Isola Vicentina, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati nel corso degli interventi. Avverso la presente ordinanza può essere promosso ricorso al TAR Veneto, a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge n. 241/1990, in applicazione della Legge n. 1034/1971, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. Nel medesimo termine può essere promosso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
Si invia il presente provvedimento in copia:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. – ECOLOGIA - PATRIMONIO Francesco Toniolo
Data ultimo aggiornamento: 12/11/2020 | |