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Comune di Isola Vicentina

Provincia di Vicenza - Regione Veneto


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sala giochi

Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione. Ordinanza n. 89/2017


IL SINDACO

 PREMESSO CHE:

–          Con il termine ludopatia o gioco d’azzardo patologico (G.A.P.), definito dall’O.M.S. come “malattia sociale” si intende l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse. Il gioco d’azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza di comportamento patologico è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L’O.M.S. lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;

 

–          Si tratta pertanto di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegate, ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Esso può arrivare non solo a distruggere la vita dell’individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l’individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell’usura;

 

–      il 14 luglio 2014 la Commissione europea sui servizi di gioco d’azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d’azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d’azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;

 

–      Contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni italiane, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno comunque approvato disposizioni legislative sul tema;

 

–      Sulla base del D.L. 13 settembre 2012; n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della Sanità”;

 

PRESO ATTO che, secondo una ricerca del CONAGGA (coordinamento nazionale gruppi giocatori d’azzardo) effettuata nel 2011, in Italia ci sono 800.000 giocatori patologici e 2 milioni di giocatori a rischio, mentre dai dati dell’indagine sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia di Telefono Azzurro ed Eurispes, il 10% degli adolescenti dichiarano di giocare on line;

 

PRESO ATTO che secondo le ricerche realizzate dallo studio ipsad (italian population survey on alcohol and ogher drugs) dell’istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, pubblicato nel 2014, evidenzia come in tre anni, dal 2008 al 2011, la percentuale di persone tra i 15 ei 64 anni che ha puntato soldi almeno una volta su uno dei tanti giochi presenti sul mercato (Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci, scommesse sportive, poker online) è passata dal 42 al 47%, circa 19 milioni di scommettitori, di cui ben 3 milioni a rischio ludopatia (2 milioni a basso rischio, mentre 800.000 sfiorano la dipendenza patologica);

 

RILEVATO che il fenomeno è in preoccupante crescita e colpisce anche le fasce di età più giovani, nonostante la chiara legislazione restrittiva per i minori, dal momento che nell’ultimo anno il 45,3% degli studenti ha puntato somme di denaro;

 

PRESO ATTO dei dati resi noti dal SERD di Vicenza, attestanti che nel periodo 2011-2014 hanno preso contatto con il Dipartimento per le dipendenze circa 400 giocatori patologici nel territorio della ex ULSS 6 Vicenza. Lo stesso servizio informa che le stime sui giocatori a rischio sono dell’ordine delle 4 mila unità e quella dei giocatori patologici di circa 1500 unità nel territorio di competenza;

 

ATTESO che, come risulta dalla ricerca sociologica diffusa dall’Istituto di scienze sociali “Nicolò Rezzara” di Vicenza, 2/3 degli adulti e metà dei giovani sembrano avere consapevolezza del rischio economico della pratica del gioco, meno della dipendenza che può creare;

 

CONSTATATO che il decreto Balduzzi (L. n.189/2012), pur definendo il gioco una dipendenza patologica e individuando i Servizi per le dipendenze come luoghi di cura, non ha previsto risorse aggiuntive per favorire effettivamente la presa in carico dei giocatori e loro familiari;

 

RILEVATO CHE

  • il Dipartimento per le Politiche Antidroga nella relazione Annuale al Parlamento comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 6 dicembre 2016 ha stabilito che il DGA - Disturbo da Gioco d'Azzardo -coinvolge complessivamente dai 2 ai 9 milioni di persone comprendendo giocatori, famigliari ed amici di giocatori che vengono in contatto direttamente o indirettamente con i danni cagionati dal DGA.
  • Secondo le stime della Regione Veneto sui dati 2016 sono 32.500 i giocatori d'azzardo presenti in Veneto, e di questi circa 3.500 sono i casi più gravi che avrebbero bisogno dei servizi del SERD  messi a disposizione dalle ULSS ma solamente 1881, in crescita rispetto al 2015 (circa 1761 unità), sono in contatto con i servizi sociali di ULSS e Comuni .

Risulta evidente che seppur in crescita sono ancora poche le persone che si rivolgo ai servizi di assistenza rispetto alla  diffusione del fenomeno delle ludopatie e alla gravità del suo impatto non solo sui singoli giocatori ma anche sulle loro famiglie. Il gioco d'azzardo in Italia raccoglie giocate al 2016 per circa 96 miliardi di euro a fronte di appena 35 miliardi nel 2006 e il Veneto risulta essere al 5° posto in Italia per raccolta con 6 milioni di euro. La spesa che ogni italiano, inclusi neonati, ha puntato nel 2016 sul gioco d'azzardo è di 1.600 euro anno che passano a 2.400 se si considerano i soli contribuenti.

Tali dati sono stati estrapolati dalla pubblicazione Lose for Life  edito da Altra Economia soc. coop. Milano edizione settembre 2017 progetto di Avviso Pubblico Associazione Nazionale Enti Locali contro le mafie e in collaborazione con il Master in “Analisi prevenzione e contrasto della criminalità organizzata  e della corruzione” dell''Universitò di Pisa.

  • Ulteriore conferma si riscontra nell'indagine “Giovani e Giochi d'Azzardo” effettuata nel 2016 da Nomisma, società di studi Economici ; gli studi ci dicono che in Italia almeno la metà della popolazione adulta entra in contatto con il gioco d'azzardo in una o più delle offerte di gioco oggi disponibili dei quali circa il 10% manifesta comportamenti problematici. Le stime più ottimistiche rivelano che almeno 1% della popolazione adulta ha caratteristiche patologiche con i giovani, anziani e coloro che sono in condizione di disagio sociale o difficoltà economiche nelle fasce a maggiore rischio. Solamente una persona su dieci, in difficoltà perché giocatore, chiede aiuto e di questi solo uno su cinque lo fa rivolgendosi ai servizi SERD indicati dai Piani Socio Sanitari Regionali.
  • La Regione Veneto con le Leggi n. 6/2015 e 30/2016 ha dato una cornice di riferimento normativo alla problematicità legata al Gioco d'Azzardo sulla base delle quali gli Enti Locali sono stati messi nelle condizioni di emanare specifici provvedimenti di carattere ordinamentale e regolamentare atti a  prevenire, contrastare e ridurre il rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.
  • il 7 settembre 2017 la Conferenza Unificata Stato-autonomie locali ha approvato le nuove Linee guida sulle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, sulla base delle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016.

L'Intesa in sede di Conferenza unificata dovrà essere recepita con un decreto ministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari che dovrà :

  1. ridurre l'offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita
  2. definire un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco
  3. innalzare il livello qualitativo dei punti gioco e dell’offerta attraverso nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco.
  4. innalzare il sistema dei controlli
  5. accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d’azzardo patologico
  6. completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi
  7. assicurare un costante monitoraggio dell’applicazione della riforma, anche attraverso una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, alla quale possono accedere i Comuni.
  • Nel marzo 2017 sono stati emanati i      nuovi Livelli Essenziali di Assistenza LEA, le prestazioni che il Servizio      sanitario deve garantire a tutti i cittadini, inserendo la dipendenza da      gioco d'azzardo; l’inserimento del disturbo da gioco patologico nei LEA      permetterà di aumentare l’offerta di cura a fronte di una crescente      domanda di assistenza.
  • Oggi oltre il 60% dei SerD cura      giocatori patologici, come ha certificato la recente indagine      dell’Istituto Superiore di Sanità , e i pazienti presi in carico stanno      aumentando almeno del 15-20% l’anno come osservato da FeDerSerD,      Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle      Dipendenze.
  • Il recente studio “L’italia delle      slot” condotto dal gruppo editoriale l’Espresso attraverso Gruppo Gedi e      dal Visual Lab in collaborazione con Dataninja che ha incrociato i dati      della popolazione (ISTAT) reddito (MEF) e raccolta gioco (Aams) ha      evidenziato che per il comune di Isola Vicentina le giocate procapite nel      2016 ammontano a € 333 rispetto ai € 281,20 con un aumento del 18% su      complessivi 34 apparecchi AWP aumentati di quasi il 62% tra il 2015 e il      2016; le giocate pe apparecchio nel 2016 ammontano a € 100,06 mila per      complessivi € 3,4 milioni.
  • Sempre dallo studio “L’italia delle      slot”, confrontando i dati con i comuni limitrofi si evidenza come la      presenza nel territorio apparecchi       VLT (Isola vicentina attualmente non ne ha installati), fanno      lievitare la spesa procapite raddoppiandola se non triplicandola (Monte di      Malo € 538; Malo € 1.000)

 

TUTTO QUANTO PREMESSO

 

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l’uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco lecito con vincita in denaro, inteso come atto dovuto ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che recita: “il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;

 

DATO ATTO che si rinviene l’utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d’intrattenimento con lo scopo di contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica;

 

VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: “il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

 

RICHIAMATE la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del 23/6/2010 e la nota del 19/3/2013 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

–      esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;

–      negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scommesse;

–      sale Bingo;

 

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 TULPS, compete al sindaco sulla base di quanto previsto dall’art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

 

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/8/2014, con le quali i magistrati hanno: “avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell’articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;

 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/7/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;

 

VISTO il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;

 

VISTO l’art. 110 del R.D. n. 773 del 18/6/1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” che disciplina l’esercizio del gioco lecito;

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze e dell’Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. (VLT);

 

VISTO il decreto direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/7/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico-quantitativi ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S.;

 

CONSIDERATO che, come descritto nella relazione di cui in premessa, il giocatore d’azzardo ha un’incapacità cronica e progressiva di resistere all’impulso di giocare d’azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia o le sue attività professionali;

 

RILEVATO che il precitato fenomeno, per la sua specifica caratterizzazione ovvero eterogenea manifestazione nell’ambito della sicurezza urbana, rientri pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’articolo 2 del D.M. 5 agosto 2008;

 

CONSIDERATO che l’articolo 50, comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 (TUEL) evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e che sulla base del comma 5 del medesimo Decreto Legislativo in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

 

VISTO il parere del 13 febbraio 2004 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che, ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL che, nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, la competenza va imputata al sindaco confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL;

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

 

CONSIDERATO che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione giuridica e ambiti di applicazione;

 

VISTA la nota orientativa dell’ANCI riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell’art. 54 del TUEL in data 13.4.2011;

 

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2015 art. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP)-

 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2016 art. 54 - Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.-

 

CONSIDERATO che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute della collettività locale;

 

ORDINA

 

Di stabilire la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/7/2011 ex art. 86 e 88 T.U.L.P.S., così come di seguito indicato:

 

1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 DEL T.U.L.P.S:

L’orario di esercizio delle sale giochi è fissato:

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

 

2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, R.D. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI

 

a) Autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);

b) Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.);

 

l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato:

dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

 

 

Gli stessi apparecchi, nelle ore di “non funzionamento” devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

 

DISPONE

 

1. Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato oltre che le seguenti disposizioni:

 

a)    Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e con apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita il denaro.

 

b)    Obbligo di esposizione all’esterno del locale del cartello indicante gli orari dell’attività.

 

DISPONE INOLTRE

 

  1. in conformità a quanto stabilito dall’art. 20, comma 3, lettere b) e d) della L.R. n. 6/2015 l’applicazione in caso di violazione di tutte le posizioni previste dalla presente ordinanza, della sanzione amministrativa da un minimo  di euro 125,00 a euro 750,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.
  2. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell’art. 10 del TULPS la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 o 88 TULPS, ovvero la sospensione dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell'attività.

La sanzione accessoria della sospensione per le violazione è disposta dal dirigente competente per un periodo:

a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;

b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;

c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda

La recidiva si verifica qualora la medesima violazione venga commessa per due volte in un quinquennio, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81.

 

INVIA

 

Copia:

–      Al Comando di Polizia Locale;

–      all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vicenza;

–      alla Questura di Vicenza;

–      al Comando Provinciale dei Carabinieri;

–      alla Guardia di Finanza, Comando Provinciale;

–      reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale on line.

–      a tutti i titolari di pubblici esercizi e sale gioco del territorio comunale.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia – Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 – 2278, entro il termine di sessanta (60) sessanta giorni dalla data odierna, ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data odierna.

 

 

 

                                                                                                                      IL SINDACO

                                                                                                          dott. Francesco Enrico Gonzo

 

Allegati

Data ultimo aggiornamento: 09/01/2018
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