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Comune di Isola Vicentina

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salumi

Macellazione suini a domicilio per uso privato


periodo dal 2 novembre 2018 al 8 marzo 2019

ORDINANZA N. 98 DEL 23/10/2018

 IL SINDACO

VISTO l’art. 1 e 13 del R.D. 3298/1928;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/1934;

Visti i Reg. (CE) 852/853/854/882/2004;

VISTO il Reg. CE 178/2002;

VISTO il Reg. (CE) n. 2075 del 5 dicembre 2005;

VISTO il DGR 3710/2007;

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 4460P28 del 28.11.2014;

VISTO il Reg. (CE) 1099 del 24.9.2009 (art. 10);

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTA la Legge Regionale 2/2013 art. 5;

RITENUTO necessario regolamentare, sotto il profilo sanitario, la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire l’ispezione e la vigilanza sugli animali e sulle carni;

 

ORDINA

 

  1. nel periodo 02 novembre 2018 – 08 marzo 2019 è consentita ai privati in possesso di specifica autorizzazione la macellazione dei suini presso il proprio domicilio per l’esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati;
  2. il numero massimo di suini che si consente di macellare è di due per ogni nucleo familiare;
  3. coloro che intendono macellare altri suini o coloro che intendono farlo in un periodo diverso da quello stabilito dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/2004;
  4. coloro che non sono in possesso dell’autorizzazione sanitaria per la macellazione dei suini presso il proprio domicilio e che intendono ottenerla, debbono rivolgere domanda a questo Comune, che rilascerà un’autorizzazione permanente, valida, cioè, anche nei prossimi anni;
  5. la prenotazione della visita veterinaria deve essere effettuata, con almeno 72 ore di anticipo, al competente Servizio Veterinario;
  6. le visite veterinarie saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00 e il sabato mattina dalle ore 08,30 alle ore 13.00; al di fuori di tali giorni e di tali orari non è garantita la prestazione. Qualora la prestazione venisse comunque resa, sarà applicata una tariffa maggiorata;
  7. le tariffe  per le prestazioni sono le seguenti: € 15,00 per ogni capo e € 8,00 per ogni capo successivo, a cui si aggiungono le spese di trasferta di € 20,00;
  8. sono vietate la macellazione dei suini per conto di terzi e la commercializzazione delle carni degli animali e dei prodotti derivati, anche nell’ambito della ristorazione e dell’agriturismo;
  9. la macellazione può avvenire solo dopo la visita dell’animale vivo da parte del Medico Veterinario dell’Azienda ULSS;
  10. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igieniche;
  11. la lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita post-mortem effettuata dal Medico Veterinario dell’Azienda ULSS che rilascia apposita dichiarazione di commestibilità delle carni;
  12. il personale addetto alla macellazione (norcini) deve essere in possesso di adeguata formazione ai sensi del Reg. (CE) 1099 del 24.09.2009. Inoltre detto personale deve essere provvisto di pistola a proiettile captivo, con la quale sono obbligatoriamente abbattuti i suini prima della jugulazione.

 

 

 

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa sarà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune.

 

I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

 

                                                                                                          IL SINDACO

 

                                                                                                  Dott. Francesco Enrico Gonzo

 


Data ultimo aggiornamento: 08/03/2019
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