logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

News

Errore caricamento immagine. coronavirus

Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia CORONAVIRUS (COVID-19) e al mantenimento dei servizi essenziali per la Cittadinanza

Ordinanza del Sindaco n. 12 del 12/03/2020


Ordinanza n. 12 del 12-03-2020

 

OGGETTO: Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" (COVID-19) e al mantenimento dei servizi essenziali per la Cittadinanza

 

 

 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

 

Viste:

  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • l'ordinanza del Ministro della  Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
  • l'ordinanza del Ministro della Salute  1 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
  • le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa  con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
  • le ordinanze adottate dal Ministro  della  Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020.

  

Richiamati:

 

  • il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all’intero territorio nazionale.»;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale.»

 

Dato atto che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “…evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute“ e

 

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

 

Espressa l’intenzione di limitare le occasioni di assembramento con conseguenti possibili diffusioni di contagio da virus COVID-19 “Coronavirus” e tutelare, nei limiti dei poteri sindacali la salute pubblica della cittadinanza e

 

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Isola Vicentina e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del DPCM 08/03/2020 nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

 

Ritenuto di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali.

 

Considerato che il mercato settimanale del venerdì e il posteggio isolato del mercoledì si svolgono all’aperto ma che non è possibile garantirne la fruizione con modalità contingentate o evitare eventuali assembramenti di persone si rende necessario sospenderli.

 

Visto l’atto di indirizzo della Giunta Comunale delibera n. 45 del 11/03/2020 «COVID-19: Manifestazione locale "Sagra delle Palme" anno 2020: atto di indirizzo».

 

Verificata la possibilità di procedere ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 ad emettere specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica nel territorio comunale.

 

Richiamato il comma 4/5, dell’art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

  

ORDINA

  

fino al 03/04/2020 - data di efficacia del DPCM 08/03/2020, salvo eventuali proroghe:

  

  1. La chiusura dei cimiteri in tutte le giornate.

Ai cimiteri potranno accedere gli addetti ai lavori incaricati delle operazioni finalizzate alla sepoltura e i congiunti del defunto di cui è disposta sepoltura. Resta fermo l’obbligo di rispettare le norme igieniche di cui al DPCM 08/03/2020.

 

  1. Il divieto di accesso e di utilizzo dei parchi pubblici e di uso pubblico, giardini e aree verdi comunali.
  2. L’erogazione dei servizi di sportello comunale unicamente previo appuntamento.
  3. La sospensione totale dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì e il posteggio isolato del mercoledì.
  4. Ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande fatta da attività commerciale o artigianale potrà essere svolta esclusivamente con la consegna a domicilio del consumatore nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Non è ammesso l’asporto (ritiro presso il punto vendita) o il consumo sul posto.

           È fatta salva la somministrazione con apparecchi automatici.

 

  1. L’annullamento della manifestazione “Sagra delle Palme” prevista nel territorio comunale dal 03/04/2020 al 07/04/2020.

 

INVITA

  

Ad accedere al centro di raccolta differenziata (ecocentro) e della relativa area H24 in modalità contingentata rispettando le disposizioni del DPCM 08/03/2020 con riferimento al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro evitando assembramenti.

 

Ad accedere al Municipio previo appuntamento telefonico e per motivi di particolare urgenza o necessità valutati dai responsabili dei servizi interessati al fine di evitare sovraffollamento dei locali, contingentando preventivamente gli accessi e favorendo l’erogazione dei servizi secondo modalità digitali e telefoniche.

  

ORDINA altresì

  

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

  

DISPONE

 

  • che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line
  • la trasmissione alla Prefettura di Vicenza, al Comando dei Carabinieri e della Polizia Locale
  • la diffusione del presente provvedimento attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa
  • e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

 

RENDE NOTO

  

che contro  la  presente  ordinanza  può  essere  proposto  ricorso al  T.A.R.  entro 60  gg.  o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

  

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune di Isola Vicentina sul sito internet istituzionale www.comune.isola-vicentina.vi.it

  

Il Sindaco

dott. Francesco Enrico Gonzo

 

 

 

 

 

Allegati

Data ultimo aggiornamento: 12/03/2020

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Marzo  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
Via Marconi 14 - 36033 Isola Vicentina
P.IVA: 00740270244
email: info@comune.isola-vicentina.vi.it - PEC: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net