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Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Codiv-19. Condizioni minime per svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (periodo 3 - 14 giugno 2020)


ORDINANZA N. 38 DEL 04/06/2020

  

IL SINDACO

 Visti:

 - le disposizioni  in  materia  di  contenimento  del  rischio  di  diffusione  del  Coronavirus  (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

 - il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 - il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

 - il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

 - il  DPCM  01/03/2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;

 - il  DPCM  08/03/2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

 - il  DPCM  09/03/2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;

 - il  DPCM  11/03/2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;

 - il  DPCM  22/03/2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;

 - l’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID–19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

 - il  Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico 25  marzo  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

 - l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n. 33  del  20  marzo  2020  “Misure  urgenti  in materia   di   contenimento   e   gestione   dell'emergenza   epidemiologica   da   virus   COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”

 - il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per  le  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza  da  CODIV-19”;

 - il   Decreto   legge   25   marzo   2019   n.   19   “Misure   urgenti   per   fronteggiare   l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al  13  aprile  l’efficacia  delle  disposizioni  dei  DPCM  8,9,11  e  22  marzo  2020,  nonché  di  quelle previste  dall’ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  20  marzo  2020  e  dell’ordinanza  del  28  marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

 - il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  10  aprile  2020  “Ulteriori  disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”  che  ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di  produrre  effetti  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  il  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9  marzo  2020,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  11  marzo  2020,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22  marzo  2020  e  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

 - Il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  26  aprile  2020  “  ulteriori  disposizioni  attuative  del  Decreto  –  Legge  23  febbraio  2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid  –  19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale;

 - Il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  17  maggio  2020  “  ulteriori  disposizioni  attuative  del  Decreto  –  Legge  23  febbraio  2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale;

 - l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020; - l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 4 aprile 2020; - l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”;

 - l’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia dicontenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

 - il  Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico 25  marzo  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

 - l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  33  del  20  marzo  2020  “Misure  urgenti  in materia   di   contenimento   e   gestione   dell'emergenza   epidemiologica   da   virus   COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per  le  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza  da  CODIV-19”;

 - il   Decreto   legge   25   marzo   2019   n.   19   “Misure   urgenti   per   fronteggiare   l’emergenza epidemiologica da COVID–19”;

 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al  13  aprile  l’efficacia  delle  disposizioni  dei  DPCM  8,9,11  e  22  marzo  2020,  nonché  di  quelle previste  dall’ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  20  marzo  2020  e  dell’ordinanza  del  28  marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

 - il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  10  aprile  2020  “Ulteriori  disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”  che  ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di  produrre  effetti  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  il  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9  marzo  2020,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  11  marzo  2020,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22  marzo  2020  e  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

 - Il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  26  aprile  2020  “  ulteriori  disposizioni  attuative  del  Decreto–Legge  23  febbraio  2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid–19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale;

 - Il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  17  maggio  2020  “  ulteriori  disposizioni  attuative  del  Decreto–Legge  23  febbraio  2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid–19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale;

 - l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020; - l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 4 aprile 2020;

 - l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”;

 - l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  44  del  3  maggio  2020  recante  “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”;

 - l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  48  del  17  maggio  2020  recante  “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.

 - l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n. 55 del 29 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”

 

Considerato che  nell’ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  55/2020  si  prevede  la riapertura  delle  Attività  Economiche  e  Produttive, tra  cui  anche  il  commercio  al  dettaglio  su  aree pubbliche, secondo le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. 

Richiamate le proprie precedenti  ordinanze:

  • Ordinanza n. 23 del 14.4.2020 "Misure di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19";
  • Ordinanza n. 25 del 22.4.2020 "Misure di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Rettifica ordinanza"
  • Ordinanza n. 27 del 27/4/2020 "misure di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
  • Ordinanza n. 28 del 27/4/2020 "Istituzione mercato stroordinario per il settore alimentare e florovivaistico, in data gio. 30.4.2020, in sostituzione del giorno 1.5.2020, festivo;
  • Ordinanza n. Ordinanza n. 32 del 6.5.2020 "Misure di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19- Rettifica ordinanza;
  • Ordinanza n. Ordinanza n. 34 del 20.5.2020 " Ordinanza  contingibile  e  urgente  a  scopo  precauzionale  per  mitigare  il  rischio  di diffusione "Coronavirus" Codiv-19. Condizioni minime per svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (periodo 20 maggio - 02 giugno 2020).”

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche seguendo le misure generali definite con riguardo alle aree di mercato in territorio comunale;

 

Visto che il mercato settimanale si svolge in piazza Marconi, e che è necessario garantire il rispetto delle distanze di sicurezza con spazi per il distanziamento, sia per gli accessi ai banchi del mercato, sia per gli accessi ai vari servizi e locali pubblici che si trovano nella piazza (farmacia, banca, municipio, pubblici esercizi);

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

  

ORDINA

  

dal 05  giugno 2020 e fino al 14 giugno 2020 compreso, lo svolgimento delle attività di commercio al  dettaglio  su  aree  pubbliche,  nell’osservanza  delle disposizioni  definite  nell’elenco  allegato,  che forma parte integrante del presente provvedimento

  

AVVERTE

  

Che  l’inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nella  presente  ordinanza,  salvo  che  il  fatto costituisca reato,  è  punita  con  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19

  

INFORMA

  

Che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  T.A.R.  del  Veneto  entro  60 giorni  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

  

INDIVIDUA

  

ai  sensi  della  L.  241/1990  quale  responsabile  del  procedimento  il  Responsabile del settore Edilizia-Urbanistica-Attività Produttive (tel. 0444-599133– mail: tecnico@comune.isola-vicentina.vi.it);

  

DISPONE

  

Che  sia  demandata  agli  operatori  del  Comando  di  Polizia  Locale  nonché  agli  agenti  ed ufficiali delle altre Forze dell’Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

  

Che  il  presente  provvedimento  sia  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  con  efficacia  notiziale  e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

 

Che il presente provvedimento sia trasmesso ai commercianti a cura dell'ufficio Commercio;

  

Che il presente provvedimento sia trasmesso a:

  • Prefettura di Vicenza;
  • Comando Polizia Locale;
  • Comando dei Carabinieri di Vicenza;
  • Albo Pretorio

 

 

 

                                                                                                                 Il Sindaco

                                                                                                  dott. Francesco Enrico Gonzo

 

 ALLEGATO 1 - Piano per lo svolgimento dell’attività di vendita nella forma del mercato su area pubblica o privata 

 

Lo svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata deve avvenire nel rispetto del D.L. n. 33 del 16/05/2020 del DPCM 17/05/2020 Ordinanza Regionale n. 55 del 29/05/2020 e  potrà iniziare solamente alle ore 8:00 salvo che tutte le misure di seguito elencate siano operative:

A - a carico del Commerciante

  1. invito a ridurre la superficie espositiva di almeno un metro lineare su tutto il  fronte del banco al fine di aumentare gli spazi di sosta e transito delle persone  tra le file dei banchi;
  2. il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  3. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
  4. utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti
  5. pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  6. è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco;
  7. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  8. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  9. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

 

 

 


Data ultimo aggiornamento: 08/06/2020

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