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Misure preventive di contenimento del contagio da nuovo coronavirus (COVID-19)

Ordinanza del Sindaco n. 17 del 06/04/2020


Ordinanza n. 17 del 06/04/2020

 

Oggetto:   Misure preventive di contenimento del contagio da nuovo coronavirus (COVID-19)

 

 

IL SINDACO

 

Richiamata la precedente ordinanza n. 16 del 03-04-2020 ed atteso il proseguimento dell’emergenza sanitaria come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01-04-2020 che sancisce “L'efficacia delle disposizioni dei decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonché  di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro  della salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  2020  è  prorogata fino al 13 aprile 2020…”;

 

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 03/04/2020 e n. 38 del 04/04/2020;

 

Confermata l’esigenza di limitare le occasioni di assembramento con conseguenti possibili diffusioni di contagio da virus COVID-19 “Coronavirus” e tutelare, nei limiti dei poteri sindacali la salute pubblica della cittadinanza e

Considerato di rinnovare le misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del DPCM 08/03/2020 nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

 

Fermo restando l’assoluto divieto di circolazione all’interno del territorio comunale, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

 

Verificata la possibilità di procedere ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 ad emettere specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica nel territorio comunale;

 

Richiamato il comma 4/5, dell’art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

ORDINA

 

fino al 13/04/2020 - data confermata dal DPCM 01/04/2020, salvo eventuali proroghe:

1.    La chiusura dei cimiteri in tutte le giornate.

Ai cimiteri potranno accedere gli addetti ai lavori incaricati delle operazioni finalizzate alla sepoltura e i congiunti del defunto di cui è disposta sepoltura. Resta fermo l’obbligo di rispettare le norme igieniche di cui al DPCM 08/03/2020.

2.    Il divieto di accesso e di utilizzo dei parchi pubblici e di uso pubblico, giardini e aree verdi comunali.

3. L’erogazione dei servizi di sportello comunale unicamente previo appuntamento privilegiando le risposte agli utenti attraverso i canali telefonici e della videoconferenza.

4.    La sospensione totale dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì e il posteggio isolato del mercoledì.

5.    L’uso obbligatorio di una protezione facciale individuale (mascherina) ove vi sia una possibile promiscuità con altre persone in un contesto pubblico o privato, sia al chiuso che all’aperto.

L’obbligo si applica anche durante le attese all’esterno delle attività aperte, ancorché vi siano le condizioni per il rispetto della distanza di sicurezza superiore ad un metro.

Negli spazi privati, l’obbligo si applica ove vi sia una possibile promiscuità con altre persone non conviventi (corridoi, vani scale, spazi comuni).

È consentito di avvalersi di dispositivi anche non certificati o di fattura artigianale, come indicato all’art. 16 del Decreto legge n. 18/2020, purché coprente naso e bocca, ove non siano previste mascherine certificate di categoria superiore.

È consentito circolare senza la protezione facciale ai conducenti di autoveicoli, qualora non vi siano altre persone a bordo.

6. Ai titolari e gestori delle attività aperte di inibire l’accesso alle persone non dotate di dispositivo di protezione facciale individuale (mascherina) e guanti correttamente indossati; di esporre all’esterno del locale la presente ordinanza, in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al controllo.

7. Ai titolari e gestori delle attività aperte di dotarsi di idonei contenitori a disposizione del pubblico per la raccolta e smaltimento dei dispositivi di protezione, da conferire nell’indifferenziato, fatte salve norme di legge più specifiche.

8.    Che ogni tipo di negozio, impresa, ufficio che eroghi servizi al pubblico utilizzi esclusivamente operatori con adeguata protezione facciale e guanti.

9.    Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

 

INVITA

 

tutti i Cittadini che, per qualsiasi motivo, sono posti in quarantena obbligatoria, di comunicarlo al Sindaco al seguente indirizzo sindaco@comune.isola-vicentina.vi.it anche al fine di attuare i servizi dedicati quali lo smaltimento dei rifiuti e di Polizia

 

CONFERMA L’INVITO

 

Ad accedere al centro di raccolta differenziata (ecocentro) e alla relativa area H24 in modalità contingentata rispettando le disposizioni del DPCM 08/03/2020 con riferimento al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro evitando assembramenti.

 

Ad accedere al Municipio previo appuntamento telefonico e per motivi di particolare urgenza o necessità valutati dai responsabili dei servizi interessati al fine di evitare sovraffollamento dei locali, contingentando preventivamente gli accessi e favorendo l’erogazione dei servizi secondo modalità digitali e telefoniche.

 

ORDINA altresì

 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

 

DISPONE

 

  • che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line
  • la trasmissione alla Prefettura di Vicenza, al Comando dei Carabinieri e della Polizia Locale e alle Associazioni di categoria
  • la diffusione del presente provvedimento attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa
  • che venga diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

 

RENDE NOTO

 

che contro  la  presente  ordinanza  può  essere  proposto  ricorso al  T.A.R. entro 60  gg. o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

 

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Isola Vicentina sul sito internet istituzionale www.comune.isola-vicentina.vi.it

 

                                                                                         IL SINDACO

                                                                                  Francesco Enrico Gonzo

 


Data ultimo aggiornamento: 08/04/2020

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