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| COSAP |
| Descrizione |
Il canone per l'occupazione del suolo pubblico e' dovuto per le occupazioni effettuate nelle strade, piazze e, in generale, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
Sono soggette al canone anche le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.
Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee. Le prime hanno carattere di stabilita', sono effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e hanno una durata non inferiore all'anno; quelle temporanee hanno invece durata inferiore all'anno. |
| Dove andare |
Tributi
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| Come |
Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni o autorizzazioni da parte del Comune.
Le richieste in carta legale, ad eccezione per quelle avanzate dai soggetti indicati negli artt. 16 e 27/bis della Tabella allegata al DPR 642/72, intese ad ottenere le concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
a) per le occupazioni permanenti all'Ufficio Tecnico Comunale
b) per le occupazioni temporanee di carattere edilizio all'Ufficio Tecnico Comunale
c) per le occupazioni temporanee per attivita' commerciali all'Ufficio Commercio.
Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni competono al responsabile del servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
a) marca da bollo
b) spese di sopralluogo, se dovute
c) deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione) |
| Note |
MODALITA' DI PAGAMENTO
Per le occupazioni permanenti, il pagamento va effettuato, per la prima annualita' di riferimento dell'occupazione, entro 30 giorni dal rilascio del relativo atto di concessione e, pre le annualita' successive, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone per essere considerato anticipato deve effettuarsi entro il giorno successivo al rilascio dell'autorizzazione, e, comunque prima dell'occupazione stessa.
Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione del mercato settimanale, si considera versato in via anticipata il canone, corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
Sono previste particolari esenzioni per alcune tipologie di occupazioni per le quali si rimanda all'art. 10 comma 3 del regolamento. |
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Comune di Isola Vicentina
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