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PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 – FINALITA'
1. Isola Vicentina, Comune della Repubblica Italiana, persegue i propri fini istituzionali e svolge la propria attività per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato e della Regione Veneto.
ART. 2 – PROGRAMMAZIONE E FORME COLLABORATIVE
1. Il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia; promuove la creazione di consorzi con altri comuni; promuove e favorisce, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
ART. 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO E POLITICA ECOLOGICA
1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua un organico assetto del territorio, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private e lo sviluppo delle attività produttive nel rispetto per l'ambiente; promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta ad assicurare una migliore qualità della vita, anche prevenendo ed eliminando le fonti di inquinamento; favorisce il ripristino delle aree di cava vigilando sull'attuazione dei piani relativi; promuove iniziative e forme collaborative atte alla riutilizzazione agricola del territorio per garantire il naturale deflusso delle acque; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, salvaguardando la zona collinare; attua una politica edilizia idonea a valorizzare il patrimonio edilizio esistente e in particolare gli edifici rurali e la salvaguardia o il recupero dei centri storici del capoluogo e delle frazioni.
ART. 4 – ATTIVITA' ECONOMICHE
1. Il Comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, conciliando lo sviluppo delle attività produttive con le esigenze dell'intera comunità; agevola lo sviluppo della cooperazione.
ART. 5 – SERVIZI SOCIALI
1. Il Comune promuove per tutti i cittadini, in particolare operando a favore di soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, il godimento dei servizi sociali; favorisce il progresso dell'istruzione e promuove il progresso della cultura; concorre con i competenti organi dello Stato e della Regione nella tutela della salute.
ART. 6 – PARTECIPAZIONE
1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, agevolando l'attività e lo sviluppo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, nonché l'attività di comitati e di consigli costituiti su base di zona.
ART. 7 – INFORMAZIONE
1. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, assicurando l'accesso agli atti del Comune e delle istituzioni nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento e istituendo uno sportello informativo al servizio dei cittadini.
ART. 8 – TERRITORIO DEL COMUNE
1. Ai fini dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio della partecipazione, il territorio del Comune è suddiviso in zone, individuate sulla base dei confini storici di frazione e parrocchie, dell'urbanizzazione, delle potenzialità di sviluppo, delle caratteristiche economiche e sociali.
ART. 9 – STEMMA E GONFALONE
1. L'uso dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati dal Regolamento.
TITOLO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE
ART. 10 – RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI
1. Il Comune favorisce con appositi interventi e contributi associazioni, Enti, organizzazioni di volontariato, enti morali, società cooperative iscritte alle associazioni cooperative nazionali riconosciute dalla legge che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport,. delle attività ricreative, dell'istruzione, della tutela dell'ambiente, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Comune può stipulare, con associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, enti morali, e con società cooperative, di cui al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.
3. Il Comune consulta gli enti, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, i comitati, gli enti morali, le cooperative di cui al comma 1, nonché le organizzazioni di categoria, attraverso udienze dei loro rappresentanti da parte della Giunta comunale o di commissioni consiliari, o per il tramite di apposite consulte, la cui composizione è disciplinata dal Regolamento.
4. Il Regolamento disciplina l'istituzione di un albo delle associazioni, degli enti, delle organizzazioni e i comitati di volontariato, delle cooperative, per il perseguimento delle finalità di cui commi 1, 2, 3.
ART. 11 – PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI
1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie o singoli cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze delle commissioni consiliari, di consulte, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.
ART. 12 – INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Il Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, le forme di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previsti dalla legge, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati.
ART 13 – CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
1. Il Comune può procedere alla consultazione della popolazione attraverso udienze della Giunta o delle Commissione consiliari, oppure mediante questionari o indagini che coinvolgono, secondo la natura della richiesta, l'intera cittadinanza, o parte di essa.
ART. 14 – ASSEMBLEE CIVICHE
1. Pubbliche assemblee possono essere indette dal Sindaco, anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, stabilito dal Regolamento per dibattere problemi riguardanti l'intera collettività o per dibattere problemi riguardanti ciascuna zona.
ART. 15 – AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. Le istanze, le petizioni, le proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia al loro esame.
2. Il Sindaco, la Giunta comunale o il Segretario rispondono alle istanze, alle petizioni, alle proposte di propria competenza entro giorni dalla loro presentazione.
3. Il Consiglio Comunale esamina le istanze, le petizioni, le proposte di propria competenza di cui al comma 1 nei tempi e nei modi indicati nel proprio Regolamento e comunque non oltre centoventi giorni.
4. Alle proposte di cui al presente articolo non si applica la disciplina di cui alla sezione III del Titolo II.
ART. 16 – INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI
1. Il Comune si dota di uno sportello per le informazioni, presso il quale i cittadini possono consultare gli atti del Comune, presentare reclami, istanze, petizioni, ottenere informazioni utili inerenti all'attività ed ai servizi del Comune.
2. Il Comune si dota di un bollettino per la pubblicità e la diffusione dei principali atti; i contenuti, la periodicità e le modalità di diffusione sono stabiliti dal Regolamento.
CAPO II
REFERENDUM CONSULTIVO
ART. 17 – TITOLARITA' ED AMBITO DI ESERCIZIO
1. Il 10% (10 per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può richiedere l'indizione di referendum consultivi su oggetti, riguardanti gli interessi dell'intera comunità, nelle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva e circa i quali non sono in corso procedimenti amministrativi.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie:
a) documento programmatico preliminare della Giunta comunale nella sua globalità;
b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
c) personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende municipalizzate;
d) regolamento del Consiglio Comunale;
e) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
f) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
g) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
h) pareri richiesti da disposizioni di legge;
i) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi di impegno di spesa e che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
l) strumenti urbanistici generali e attuativi e piani commerciali per i quali la legge statale o regionale consente alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni;
m) localizzazione di opere, servizi, infrastrutture, quando la scelta possa comportare conflitti di interessi tra la popolazione di diverse zone del territorio comunale.
ART. 18 – COMITATO PROMOTORE
1. Al fine di raccogliere le sottoscrizioni necessarie ai sensi dell'art.17, i promotori del referendum, in numero non inferiore a 20, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, al Segretario comunale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.
2. La richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelleggibili e in modo tale da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.
ART. 19 – GIUDIZIO PREVENTIVO DI AMMISSIBILITA' E RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI
1. Una commissione, composta e nominata con le modalità stabilite dal Regolamento, giudica entro dieci giorni dal deposito della richiesta la ammissibilità del referendum ai sensi degli articoli 17 e 18, comma 2.
2. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'art. 18, comma 2, la commissione invita il comitato promotore a riformularli e, in difetto, provvede essa stessa.
3. La commissione comunica al comitato promotore e al Sindaco la propria decisione sull'ammissibilità e l'inammissibilità del referendum.
4. Il Sindaco, qualora la commissione dichiari il referendum ammissibile, convoca il Consiglio Comunale, che si riunisce entro quindici giorni, per prendere atto della decisione della commissione di cui al comma 1 e per assumere eventuali adempimenti conseguenti.
5. Nella stessa occasione, il Consiglio si esprime sull'opportunità di sospendere eventuali decisioni sulla materia oggetto del referendum, in attesa di valutare l'esito dello stesso ai sensi dell'art.19.
6. Qualora la decisione sia nel senso che il referendum può avere luogo, il comitato promotore provvede alla raccolta delle sottoscrizioni, con le modalità stabilite dal Regolamento, entro il termine di 60 giorni.
7. La commissione di cui al comma 1 verifica se il numero delle sottoscrizioni sia superiore o eguale a quello stabilito all'art.17, comma 1, e lo comunica al Sindaco nei termini stabiliti dal Regolamento.
8. Qualora il numero delle sottoscrizioni sia eguale o superiore a quello stabilito a quello dall'art. 17, comma 1, il Sindaco indice il Referendum in una data che non può essere né inferiore a 30 giorni né superiore a 60 giorni successivi al ricevimento degli atti della Commissione, di cui al comma 7.
ART. 20 – MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
1. Il Regolamento disciplina, facendo riferimento alle disposizioni stabilite per lo svolgimento dei referendum nazionali o regionali, in quanto compatibili, ed attenendosi a criteri di semplificazione ed economicità del procedimento:
a) l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'art19, comma 8;
b) la pubblicità e la propaganda;
c) le modalità di accertamento dell'identità dei votanti, restando esclusa la consegna dei certificati elettorali;
d) le caratteristiche della scheda elettorale;
e) la composizione e i compiti della Commissione Elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del Comitato promotore;
f) il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, e la composizione dei seggi;
g) le modalità della consultazione, da tenersi nell'arco di una sola giornata , le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio;
h) la sospensione del referendum in concomitanza con altre operazioni di voto.
ART. 21 – EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Qualora al referendum abbia partecipato più del 50 per cento degli aventi diritto, il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.
Comune di Isola Vicentina
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