Comune di Isola Vicentina
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TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
CAPO I
EROGAZIONE DEI SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
ART. 76 – EROGAZIONE DEI SERVIZI
1. Il Comune, oltre ai servizi riservategli in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio diretto di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza.
2. Il Comune può gestire direttamente i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto che assicurano la migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio.
3. Nell'erogazione dei servizi, il Comune tiene conto delle esigenze delle diverse zone, delimitate ai sensi dell'art.8.
4. La società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è disciplinato dalla legge. L'atto costitutivo e lo Statuto stabiliscono le modalità di nomina degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci, le modalità di partecipazione del Comune all'azienda stessa, i limiti e le modalità per l'accesso agli atti della società da parte dei consiglieri comunali.
5. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici è corredata da un capitolato per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione e dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune.
6. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi e alla partecipazione in società sono corredate da una relazione all'ufficio che coordina il controllo della gestione che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.
ART. 77 – CONVENZIONI O CONSORZI
1. Per perseguire scopi di pubblica utilità, e per erogare i servizi in modo ottimale, il Comune può stipulare convenzioni o costituire o partecipare a consorzi con tutti i soggetti previsti dalla legge.
2. Il Comune è presentato nei consorzi di cui al comma 1 dal Sindaco o da suo delegato.
ART. 78 – CONTROLLO SULLA PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE O SOCIETARIE
1. Il Sindaco o chi è da esso delegato a rappresentarlo nelle società e nei consorzi riferisce annualmente, in occasione dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento di consorzi o delle società cui il Comune partecipa.
ART. 79 – CONTROLLO DI QUALITA' DEI SERVIZI
1. Il Comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti o società specializzate.
SEZIONE II
ISTITUZIONI
ART. 80 – COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI
1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune si può valere di istituzioni.
2. Ciascuna istituzione è disciplinata da un Regolamento, approvato unitamente all'atto costitutivo dell'istituzione stessa.
3. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.
ART. 81 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Regolamento dell'istituzione stabilisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per consiglieri comunali.
3. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono eletti dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, fra persone che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica competenza e la professionalità del candidato.
ART. 82 – ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE
1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene, nei termini indicati dalla legge, in modo che siano rappresentate le minoranze.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella stessa seduta, su proposta della Giunta comunale, prima dell'elezione degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, che deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la deliberazione di nomina è divenuta esecutiva.
ART. 83 – REVOCA DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio Comunale può revocare il Presidente o membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge o dello Statuto, o per documentata inefficienza, su proposta del Sindaco.
2. L'approvazione della revoca e l'elezione del sostituto avvengono nella stessa seduta con separate votazioni.
ART. 84 – NOMINA DEL DIRETTORE
1. Il direttore è nominato con le modalità previste dal Regolamento.
ART. 85 – RAPPORTI CON IL COMUNE
1. Sono atti fondamentali dell'istituzione il piano – programma, il bilancio annuale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio Comunale, che valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.
ART. 86 – REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE
1. Il Regolamento disciplina le competenze degli organi, le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, i criteri relativi all'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento.
2. Il Regolamento disciplina altresì le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili dell'istituzione con quelli del Comune.
3. Il Regolamento, garantendo l'autonomia gestionale dell'istituzione, disciplina l'esercizio sulla stessa della vigilanza del Comune e la verifica dei risultati della gestione.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
ART. 87 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI
1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.
1.bis Gli organi elettivi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle direttive generali impartite.
1.ter I funzionari – dirigenti in posizione apicale sono preposti alla direzione dei Settori, di cui hanno completa autonomia gestionale; a loro spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione, sia con rilievo esterno che con rilievo interno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario Generale.
3. Il Comune promuove programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento del personale al fine di assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali alle esigenze di efficienza e di economicità dell'amministrazione. La formazione del personale si ispira altresì al criterio che gli impiegati sono al servizio del cittadino utente.
4. Il Comune persegue il miglioramento dell'ambiente di lavoro e del clima organizzativo.
5. La dotazione organica è sottoposta a periodiche verifiche e modificata in relazione alle esigenze del Comune; essa viene potenziata, anche con la previsione di livelli dirigenziali, qualora la legge lo consenta.
6. Il Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di legge e per i soli casi in cui la legge lo consenta, il rilascio di autorizzazioni al lavoro esterno del personale comunale, fatto salvo l'obbligo di rispettare l'orario d'ufficio, valutando l'esigenza di buon andamento dell'Amministrazione e la crescita di professionalità che al personale stesso può derivare dall'acquisizione di esperienze esterne.
ART. 87 BIS - ORGANI BUROCRATICI
1. Sono organi individuali burocratici dell'Ente il Segretario Generale e i funzionari - dirigenti in posizione apicale preposti alla direzione dei settori funzionali ai quali spettano le attribuzioni dei dirigenti purché di qualifica non inferiore alla ottava.
2. Sono altresì organo burocratici dell'Ente i responsabili dei servizi nominati dal Sindaco ai sensi di legge, di qualifica non inferiore alla 6^, ai quali spettano le funzioni di gestione senza rilievo esterno ed interno previste dal regolamento di contabilità, di organizzazione e sul procedimento amministrativo
ART. 88 - ORGANIZZAZIONE
1. Gli uffici del Comune sono organizzati in settori funzionali individuati dal regolamento. Gli Uffici sono articolati per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.
2. I funzionari - dirigenti in posizione apicale preposti ai settori funzionali ed il personale di ciascun settore funzionale sono ad essi assegnati secondo le modalità del Regolamento ed in relazione alle qualifiche.
ART. 89 – RESPONSABILITA'
1. Il Segretario ed i responsabili dei settori funzionari rispondono dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi del Comune e i programmi da questi approvati.
2. Il Regolamento disciplina i casi in cui il Segretario o i responsabili di unità operative possono delegare proprie funzioni ad altri impiegati nei limiti di legge.
ART.89 BIS – INCARICHI DI DIREZIONE
1. Il Sindaco nel rispetto della legge e con le modalità stabilite dal Regolamento nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
2. La direzione delle aree funzionali può essere conferita per un periodo non superiore a quattro anni e comunque non oltre il termine di cessazione o decadenza dalla carica di Sindaco ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione di programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.
3. Nelle more del formale conferimento degli incarichi di cui al comma 1, la direzione dei settori funzionali, nonché degli uffici e dei servizi relativi, rimane di competenza dei preposti ai settori stessi dall'organigramma comunale.
ART. 90 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Regolamento individua per ciascun tipo di procedimento il settore funzionale responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Quando il responsabile del procedimento non sia individuato, responsabile del procedimento è il funzionario – dirigente responsabile del settore funzionale competente per materia, o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce per delega.
ART. 91 – COMPETENZE E PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI BUROCRATICI
Segretario generale e funzionari - dirigenti
1. Oltre a quanto stabilito dalla legge, trova immediata applicazione il principio cardine della separazione politica e direzione amministrativa.
2. Spettano ai funzionari - dirigenti le responsabilità gestionali per gli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente anche con riferimento all'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 77/'95, mentre al segretario spetta l'attività di coordinamento.
Spettano al Segretario:
a) i compiti connessi con l'attuazione dei programmi approvati dagli organi del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento;
b) la responsabilità dell'attuazione degli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta comunale;
c) l'emanazione di circolari esplicative e interpretative di leggi e regolamenti;
d) derimere le controversie tra i funzionari – dirigenti;
e) formulare d'intesa con i capi – settore, la base di riferimento gestionale per la definizione successiva da parte della Giunta comunale del P.E.G., entro i termini di cui al precedente art. 62, lett. i);
3. Gli atti provvedimentali del Segretario Generale hanno la forma di “decreto”.
4. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti, spettano ai funzionari – dirigenti di livello apicale le seguenti prerogative gestionali:
a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti; i funzionari – dirigenti sono direttamente responsabili, ognuno per il settore cui è preposto, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficacia della gestione;
b) partecipano attivamente, se richiesti, alla definizione degli obiettivi ed indirizzi programmatici sviluppando proposte ed intervenendo nei momenti di impostazione delle politiche e del coordinamento posti in atto nell'ambito dell'Ente;
c) rilasciano gli atti di certificazione, di attestazione e di dichiarazione di conoscenza e di scienza (salvo quelli di competenza del Segretario Generale), nonché autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e altri atti di consenso comunque denominati, previsti da norme regolamentari e/o di legge, anche in materia di edilizia ed ambiente, e ogni altro atto necessario per la corretta gestione;
d) emanano ordinanze, atti di ingiunzione e sanzioni ad esclusione di quelle di competenza del Sindaco;
e) emanano direttive, ordini, circolari nell'ambito delle proprie attribuzioni;
5. Le funzioni dirigenziali dei capi settore, sono esplicate mediante l'adozione di provvedimenti detti “determinazioni”, anche con riferimento all'art. 2 comma 3^, all'art. 22 e all'art. 27 comma 9^ del D. Lgs. n. 77/95;
6. I compiti di direzione amministrativa sono attribuiti alla dirigenza in via esclusive, alla cui piena responsabilità è attribuita l'attività gestionale, correlativamente, gli organi di direzione politica difettano di competenza al riguardo, salve le ipotesi del tutto eccezionali di esercizio del potere di avocazione espressamente contemplato nell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 29/'93.
7. I provvedimenti dirigenziali che devono contenere i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 142/'90, sono immediatamente eseguibili salvo diversa statuizione , vanno pubblicati per 10 giorni all'Albo Pretorio Comunale, sono comunicati al Sindaco e quelli di cui alle materie previste al 2^ comma dell'art. 45 della legge 142/1990 sono comunicati anche ai capigruppo consiliari.
8. Nelle more della definizione del P.E.G., gli atti di gestione spettano ai funzionari – dirigenti di qualifica apicale, capi – settori, ai quali deve ritenersi attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi del Settore di competenza, nonché la quota parte di bilancio corrispondente ai capitoli univocamente assegnati al medesimo Settore, sulla base della ripartizione delle materie fissata dal regolamento. In assenza (ferie, dimissioni, malattie ecc.) dei funzionari dirigenti, i poteri predetti spettano, in via generale, al segretario generale.
ART. 92 – VICE SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Vice Segretario, oltre alle attribuzioni specifiche relative al settore cui è preposto, coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento ed esercita le funzioni vicarie in caso di vacanza.
ART. 93 – PRESIDENZA DELLE GARE
1. La presidenza delle commissioni di gara e la firma dei contratti spettano ai funzionari - dirigenti nell'ambito delle proprie competenze.
2. Il Regolamento disciplina i criteri per la ripartizione delle competenze e le ipotesi di delegabilità della presidenza delle commissioni di gara e della firma di contratti.
3. La soluzione di conflitti di competenza relativi alle gare ed ai contratti spetta al Segretario Generale;
4. Al Segretario Generale spetta la facoltà di rogito degli atti e contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
5. Le commissioni di concorso, nominate dalla Giunta comunale, per l'assunzione di personale, sono presiedute dal Segretario Generale, o in caso di necessità, dai funzionari – dirigenti preposti alla direzione dei Settori, e sono formate da Funzionari delle Amministrazioni, esperti nelle materie oggetto del concorso, purché, siano estranei al Consiglio ed alla Giunta comunale, che non ricoprano cariche politiche, che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle OO.SS., e siano in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento e dalle leggi nel numero e nella composizione.
ART. 94 – ABROGATO
ART. 95 – POTERE DISCIPLINARE
1. Il Regolamento disciplina il potere disciplinare del segretario, dei funzionari – dirigenti preposti alla direzione dei settori e le competenze dell'Ufficio procedimenti disciplinari.
CAPO III
CONTROLLI
ART. 96 – CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GEStIONE
1. Il controllo economico interno della gestione è esercitato dagli uffici, coordinati da un ufficio indicato dal Regolamento e in collegamento con il revisore dei conti, anche con riferimento al raggiungimento di standard previamente individuati.
2. Il Regolamento disciplina la rilevazione dei costi degli uffici e dei servizi e definisce modelli di scritture contabili che devono affiancare quelle previste dalla legge in materia di contabilità dei comuni.
3. La rilevazione dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi.
ART. 97 . FUNZIONI E POTERI DEL REVISORE DEI CONTI
1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Collegio dei revisori, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione.
5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
ART. 98 – INDENNITA' DEL REVISORE DEI CONTI
1. L'indennità del revisore dei conti è commisurata alla misura stabilita dalle disposizioni vigenti.
TITOLO IV
REVISIONE DELLO STATUTO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 99 – DIFENSORE CIVICO
1. L'Amministrazione comunale favorisce l'associazione di Comuni per la istituzione del difensore civico.
2. I rapporti tra le Amministrazioni Comunali vengono disciplinati con apposite convenzioni.
ART. 100 – REVISIONE DELLO STATUTO
1. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate nella prima seduta di ciascun anno solare, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. In deroga al comma 1, il Consiglio Comunale può esaminare proposte di revisione dello Statuto, quando ciò si renda necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi o di esigenze straordinarie.
ART. 101 – VIGORE DEI REGOLAMENTI VIGENTI
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.
ART. 102 – REVISIONE DEI REGOLAMENTI VIGENTI
1. Per la revisione dei regolamenti vigenti è nominata dal Sindaco, entro due mesi dall'entrata in vigore dello statuto, una commissione tecnica, presieduta dal Segretario comunale, con il compito di proporre ai competenti organi la revisione dei regolamenti, o di parti di essi, incompatibili con lo Statuto.
2. Analoga commissione è nominata all'inizio di ogni quinquennio amministrativo, col compito di formulare proposte di modificazione dei regolamenti vigenti, alla luce di mutamenti legislativi o giurisprudenziali, o a fini di coordinamento con altri regolamenti, o per ragioni di opportunità.
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